Art. 1
In vigore dal 31 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 30 giugno 1954, n. 677;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri;
Decreta:
Art. 1.
La "Cassa per la circolazione monetaria della Somalia", eretta in ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della legge 30 giugno 1954, n. 677, ha lo scopo di provvedere, per concessione dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia in conformità delle norme all'uopo stabilite, all'esclusiva fabbricazione ed emissione di carta moneta e monete metalliche a corso legale in Somalia con potere liberatorio per i pagamenti nel territorio medesimo, nonché ad ogni altra operazione inerente alla stessa circolazione monetaria.
La Cassa ha, altresì, funzioni consultive nelle questioni monetarie riguardanti il territorio della Somalia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-05;371#art-1