Art. 4

In vigore dal 31 mag 1955
Il Consiglio della cassa, al quale sono attribuiti i poteri per l'amministrazione della Cassa stessa, è così composto: a) dal presidente, scelto dai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri tra i funzionari di grado 4° del Ministero del tesoro, collocato fuori ruolo, con l'osservanza delle vigenti disposizioni; b) da sei membri, scelti tra persone particolarmente esperte, designate, rispettivamente, dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero, nonché dall'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei Cambi. I componenti del Consiglio sono nominati con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, durano in carica tre anni e possono essere confermati. Alla sostituzione dei membri del Consiglio, che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza, si provvede nei modi di cui ai precedenti comma. Alle riunioni del Consiglio possono intervenire con voto consultivo persone particolarmente esperte, designate dai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri e dall'Amministrazionè fiduciaria della Somalia; anche in rappresentanza degli interessi locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-05;371#art-4

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