Art. 7

In vigore dal 31 mag 1955
Per la gestione esecutiva la Cassa si avvale della Banca d'Italia che vi provvede, secondo le norme vigenti per l'Istituto di emissione, in quanto applicabili, nei modi stabiliti con apposita convenzione da stipularsi tra il Governatore della Banca d'Italia e il presidente della Cassa e da sottoporre all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-05;371#art-7

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