Art. 9
In vigore dal 31 mag 1955
Gli utili nettì annualmente realizzati dalla Cassa, previa detrazione del 10 per cento per la costituzione di un fondo di riserva ordinario e della quota annualmente stabilita dai Ministeri del tesoro e degli affari esteri per l'estinzione delle somministrazioni nonché delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato alla Cassa, sono destinati alla costituzione di fondi di riserva straordinari.
All'atto della cessazione o liquidazione della Cassa ogni eventuale attività netta, risultante dopo il rimborso allo Stato del fondo di dotazione e delle somministrazioni ed anticipazioni dallo stesso concesse, sarà devoluta al Tesoro dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-05;371#art-9