Art. 13
In vigore dal 31 mag 1955
Il presente decreto ha efficacia dal 1 marzo 1955.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA - MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte del conti, addì 9 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 143. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-05;371#art-13