Art. 13

In vigore dal 31 mag 1955
Il presente decreto ha efficacia dal 1 marzo 1955. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 marzo 1955 EINAUDI SCELBA - GAVA - MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte del conti, addì 9 maggio 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 143. - GRECO
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