Art. 6
In vigore dal 31 mag 1955
Il Collegio dei revisori dei conti esercita, in quanto compatibile, funzioni analoghe a quelle stabilite per i sindaci dal Codice civile.
Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.
I tre revisori effettivi sono designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero; i primi due Ministri designano altresì i revisori supplenti.
I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-05;371#art-6