Art. 8
8 / 13In vigore dal 31 mag 1955
Il bilancio della Cassa si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed entro il 30 aprile successivo è presentato, con le relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti, ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri per l'approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-05;371#art-8