Art. 7
In vigore dal 11 feb 1955
Il primo ed il secondo comma dell'art. 15 sono sostituiti dai seguenti:
"La indennità è corrisposta su domanda dell'impiegato o subalterno o salariato ovvero dei superstiti aventi diritto presentata entro un anno dalla cessazione del servizio o dal decesso, al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza.
Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti dell'impiegato o subalterno o salariato a corredo della domanda deve essere prodotto un atto di notorietà redatto a forma di legge, comprovante il vincolo matrimoniale del coniuge e i rapporti di parentela degli altri superstiti con l'impiegato o subalterno o salariato e la loro capacità a succedere a termini del Codice civile".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1281#art-7