Art. 2
In vigore dal 11 feb 1955
Il secondo comma dell' è sostituito come segue:
"Sono iscritti di diritto al Fondo di previdenza tutti gli impiegati e i subalterni appartenenti al ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali ed al ruolo speciale transitorio della stessa Amministrazione istituito in base al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli impiegati e i subalterni non di ruolo inquadrati ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, nonché i salariati di cui all' della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che prestano servizio alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1281#art-2