Art. 5

In vigore dal 11 feb 1955
Il primo comma dell'art. 13 è sostituito dal seguente: "In caso di decesso dell'impiegato o del subalterno o del salariato prima della cessazione dal servizio il diritto alla indennità si trasferisce al coniuge superstite che non sia legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1281#art-5

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