Art. 8

In vigore dal 11 feb 1955
L'art. 16 è sostituito come segue: "Le sovvenzioni di cui alla lettera c) dell' potranno essere corrisposte: 1) nei casi di morte, non per causa di servizio di impiegati, subalterni e salariati che non abbiano compiuto il quinquennio di iscrizione al Fondo stabilito dall'. La sovvenzione non deve mai superare la metà dell'indennità che sarebbe spettata ove tale quinquennio fosse compiuto e spetta ai superstiti specificati all'art. 13 nell'ordine in questo stabilito e con le modalità di cui all'art. 15; 2) nei casi di documentato bisogno finanziario determinato da causa imprevista ed accidentale agli impiegati, subalterni o salariati che abbiano almeno due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo. Il Consiglio di amministrazione può imporre vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni, concesse ai termini del presente articolo".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1281#art-8

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