Art. 9

In vigore dal 11 feb 1955
Il secondo comma, dell'art. 17 è sostituito dal seguente: "Le domande di sovvenzioni presentate da impiegati di grado 5° e 6° o comunque dai capi degli Uffici tecnici erariali o del catasto, saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al Consiglio di amministrazione. Quelle presentate da impiegati o subalterni o salariati assegnati o distaccati presso uffici diversi dagli Uffici tecnici erariali o del catasto saranno trasmesse, osservate le modalità di cui al primo comma del presente articolo, al Consiglio di amministrazione dai capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1281#art-9

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