Art. 12
transitorio .
In vigore dal 11 feb 1955
(transitorio).
Nei riguardi dei salariati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto all'indennità di cui ai commi a) e b) dell'art: 3 si acquista al compimento di cinque anni di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Le sovvenzioni di cui all'art. 16, n. 2, potranno essere corrisposte ai salariati predetti che abbiano compiuto almeno due anni di servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 85 - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1281#art-12