Art. 10
In vigore dal 11 feb 1955
Il primo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente:
"Per procedere al pagamento delle spese di amministrazione e degli acconti di cui all' saranno affidati all'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Roma fondi tratti con mandati a suo favore sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1281#art-10