Art. 10

Art. 10

10 / 12
In vigore dal 11 feb 1955
Il primo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente: "Per procedere al pagamento delle spese di amministrazione e degli acconti di cui all' saranno affidati all'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Roma fondi tratti con mandati a suo favore sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1281#art-10