Art. 6

In vigore dal 11 feb 1955
L'art. 14 è sostituito come segue: "All'impiegato o al subalterno dei ruoli ordinario e speciale transitorio nonché al salariato di ruolo che abbandona l'impiego a seguito di volontarie dimissioni ovvero per fare passaggio ad altra Amministrazione dello Stato viene corrisposta, sempre che abbia compiuto cinque anni di ininterrotta iscrizione al Fondo, l'indennità nella misura della metà di quella che gli sarebbe spettata in base al precedente ".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1281#art-6

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