Art. 1
In vigore dal 11 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, che ha istituito il Fondo di previdenza a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza di cui sopra, approvato con proprio decreto del 1 luglio 1949, n. 603;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Decreta:
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Sono approvate le modifiche al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1949, n. 603, di cui ai successivi articoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1281#art-1