Art. 8

In vigore dal 12 mag 1954
Nel caso in cui, essendosi verificato l'evento previsto dal contratto di assicurazione o di riassicurazione, l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed altre imprese di assicurazione abbiano effettuato in favore dell'esportatore assicurato il pagamento in lire dell'ammontare del credito per le quote assicurate, e dopo tale pagamento l'importatore estero corrisponde in tutto o in parte il prezzo della fornitura, o comunque vengano ricuperate e trasferite somme costituenti in tutto o in parte tale prezzo, gli importi pagati dal debitore e le somme recuperate e trasferite, ai titoli di cui sopra, saranno attribuiti, con precedenza su ogni altro creditore, all'I.N.A. ed agli altri assicuratori intervenuti nell'operazione, in proporzione delle quote di rischio rispettivamente assunte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-22;172#art-8

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