Art. 7

In vigore dal 12 mag 1954
Il premio è unico e deve essere calcolato in ragione di anno con riferimento alla durata della operazione garantita e alla quota di credito assicurata. Esso va pagato all'atto della stipulazione della polizza. Il Comitato potrà concederne il frazionamento in più rate, di cui la prima non inferiore al terzo. Sulle rate successive alla prima decorrerà l'interesse legale, fermo il carattere unitario del premio che è integralmente dovuto in tutti i casi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-22;172#art-7

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