Art. 11
In vigore dal 12 mag 1954
L'assicurazione e la riassicurazione prestata per conto dello Stato, saranno regolate dalle disposizioni del Codice civile in materia di assicurazioni danni e di riassicurazione, in quanto applicabili e in quanto non siano derogate dalla legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-22;172#art-11