Art. 13

In vigore dal 12 mag 1954
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINELLI - GAVA - VILLABRUNA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 8. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-22;172#art-13

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