Art. 10
In vigore dal 12 mag 1954
Le adunanze del Comitato sono valide quanto sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano essi effettivi o sostituti, purchè di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti di questi ultimi.
Il Comitato designa due segretari, uno per la parte tecnico-commerciale e l'altro per la parte amministrativa ed assicurativa.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-22;172#art-10