Art. 6
In vigore dal 12 mag 1954
Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell' della legge, l'assicurato, per avere diritto all'indennizzo è tenuto a provare che la insolvenza del debitore è dovuta agli eventi di cui ai numeri 1 e 2 suddetti e a dimostrare di avere esperito tutti gli atti consentiti dalle circostanze per il recupero del credito.
Nel caso previsto dal numero 4 dell' della legge, l'assicurato è parimenti tenuto a provare di aver esercitato le azioni necessarie per ottenere l'esecuzione del contratto.
Nel caso previsto dal n. 5 dell' della legge, l'assicurato è tenuto ad esibire certificato rilasciato dai competenti uffici attestante che il trasferimento è congelato da oltre un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-22;172#art-6