Art. 5

In vigore dal 12 mag 1954
L'I.N.A., quale gestore per conto dello Stato, non può assumere in assicurazione o in riassicurazione una quota superiore a quella stabilita dal Comitato di cui all' della legge. Spetta al predetto Comitato di stabilire le condizioni relative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-22;172#art-5

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