Art. 2
In vigore dal 12 mag 1954
Il contratto di assicurazione può essere stipulato soltanto dopo avvenuta la stipulazione del contratto di fornitura.
È tuttavia in facoltà del Comitato di ammettere all'istruttoria, per deciderne i requisiti di ammissibilità, operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-22;172#art-2