Art. 2

In vigore dal 12 mag 1954
Il contratto di assicurazione può essere stipulato soltanto dopo avvenuta la stipulazione del contratto di fornitura. È tuttavia in facoltà del Comitato di ammettere all'istruttoria, per deciderne i requisiti di ammissibilità, operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-22;172#art-2

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