Art. 12

In vigore dal 12 mag 1954
Nelle convenzioni da stipularsi in base al primo comma dell' della legge sarà stabilita la misura delle spese della gestione di cui all' della legge, da imputarsi al conto di cui al secondo comma dell' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-22;172#art-12

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