Art. 2 ter

In vigore dal 7 nov 2000
1. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici di cui all', comma 1, utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti e della navigazione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo. 2. Le attrezzature tecniche per l'esecuzione delle operazioni di revisione effettuate presso i predetti uffici, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni.
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