Art. 4 bis

In vigore dal 7 nov 2000
1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente: a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci; b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche ed integrazioni, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell' del medesimo decreto n. 753 del 1980; c) l'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.
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