Art. 2 bis

In vigore dal 7 nov 2000
1. Al fine di assicurare il più efficace coordinamento tra le attività dell'Amministrazione statale e di quella regionale in ordine alle funzioni trasferite dal comma 2 dell' ed in particolare allo scopo di conseguire l'uniforme attuazione sul territorio dell'attività relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, è costituito presso la regione siciliana un comitato di coordinamento composto da due funzionari designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, da due funzionari designati dal presidente della regione e da un esperto della materia, che funge da presidente, designato di comune accordo dal Ministro e dal presidente della regione. Le determinazioni del comitato sono comunicate agli organi competenti dello Stato e della regione siciliana.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-17;1113#art-2-bis

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