Art. 4 ter
In vigore dal 7 nov 2000
1. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale la regione siciliana adotta, anche nelle more di una organica legge regionale di riforma del settore, il metodo della programmazione intermodale dell'offerta di trasporto collettivo, e determina il livello dei servizi minimi, da garantirsi da parte della stessa regione e degli enti locali territoriali, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e da definirsi in conformità ai criteri prefissati dalla vigente normativa nazionale.
2. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale è regolato con contratti di servizio e deve rispondere a criteri di economicità ed efficienza da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale ed il riassetto organizzativo e la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi.
3. La scelta del gestore del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale e locale avviene mediante il ricorso alle procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi. In caso di affidamento del servizio ad un nuovo gestore, devono essere indicate le modalità di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-17;1113#art-4-ter