Art. 11
AbrogatoIn vigore dal 10 set 1981
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 1981, N. 485.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - MATTARELLA - TAMBRONI - GAVA - TAVIANI - PANETTI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 7. - PALLA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-17;1113#art-11