Art. 11

Abrogato
In vigore dal 10 set 1981
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 1981, N. 485. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953 EINAUDI PELLA - MATTARELLA - TAMBRONI - GAVA - TAVIANI - PANETTI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 7. - PALLA

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-17;1113#art-11

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