Art. 9

In vigore dal 7 nov 2000
1. Alle riunioni per la determinazione delle tariffe nazionali per viaggiatori e merci che possono comunque interessare la regione siciliana, partecipa un rappresentante della regione medesima.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-17;1113#art-9

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