Art. 8
In vigore dal 7 nov 2000
Per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che si svolgono nell'ambito della Regione, o che direttamente la interessino, dovrà essere preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale, da emettersi non oltre sessanta giorni dalla richiesta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-17;1113#art-8