Art. 4 quater
In vigore dal 7 nov 2000
1. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all', comma 3, sono attribuite alla regione con i criteri e le modalità stabiliti in sede di accordo quadro tra lo Stato e le regioni.
2. Per i trasporti pubblici di cui all', comma 3, con specifici accordi di programma, da stipularsi tra la regione siciliana ed il Ministero competente sono individuati, con riferimento alla rete ed alla organizzazione dei servizi, gli interventi occorrenti per la realizzazione delle infrastrutture, per l'acquisizione dei materiali e delle tecnologie, per la determinazione delle fasi temporali di attuazione degli investimenti in riferimento al programmato sviluppo dei servizi, per il reperimento delle risorse necessarie mediante la ricognizione sia delle fonti di finanziamento che dei tempi di erogazione, e per l'individuazione dei soggetti istituzionali ai quali attribuire i relativi compiti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-17;1113#art-4-quater