Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilisticheCapo III

Art. 18

Esenzione trimestrale per autoveicoli in temporanea importazione

In vigore dal 23 lug 2016
Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, (1° e 5° comma) Regio decreto-legge 3 gennaio 1926 n. 44, (1° comma). Le autovetture, i motocicli e gli autoscafi, ad uso privato, i rimorchi ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all'estero, sono esentati... dal pagamento della tassa, di circolazione. L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni. L'esenzione è accordata anche quando il proprietario ed un suo congiunto entro il terzo grado parimenti residente all'estero si trova a bordo del veicolo e questo è guidato da altra persona, puro se residente in Italia.

Note all'articolo

  • Il D.L. 21 gennaio 1961, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 1961, n. 111, ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 febbraio 1961.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-18

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