Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo III
Art. 20
Esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici
In vigore dal 1 gen 2001
Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, (1° e 2° comma).
Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo.
Il periodo di durata dell'esenzione è annotato sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-20