Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo IV
Art. 25
Circolazione alternativa di rimorchi
In vigore dal 25 feb 1953
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, .
La circolazione dei rimorchi alternativamente trainati dalla stessa motrice è soggetta alla tassa di circolazione dovuta soltanto per il rimorchio di maggiore portata.
Previo accertamento tecnico da parte del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, tale agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:
1) appartenenza allo stesso proprietario dell'autocarro e dei rimorchi;
2) annotazione sulla licenza di circolazione dell'autocarro, a cura dello stesso Ispettorato, degli estremi delle targhe di riconoscimento dei rimorchi di cui è consentito il traino alternativo ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-25