Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo IV
Art. 29
Condizioni per ottenere l'autorizzazione
In vigore dal 25 feb 1953
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, .
Il Prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti:
1) il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;
2) l'itinerario che l'autocarro è autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;
3) le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso può essere effettuato.
Il Prefetto può, per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare l'autorizzazione.
Nelle province nelle quali le Prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza è devoluta al Commissario del Governo, e, dove questo manchi, al Questore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-29