Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilisticheCapo I

Art. 7

Tassa per uso diverso del veicolo

In vigore dal 25 feb 1953
Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, (1° e 2° comma). L'autoveicolo o l'autoscafo, che nel corso dell'anno viene destinato ad un uso diverso da quello per il quale fu pagata la tassa, è soggetto al pagamento della differenza se il nuovo uso importa una tassa maggiore. Nel caso inverso resta ferma la tassa già corrisposta.
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