Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo I
Art. 7
Tassa per uso diverso del veicolo
In vigore dal 25 feb 1953
Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, (1° e 2° comma).
L'autoveicolo o l'autoscafo, che nel corso dell'anno viene destinato ad un uso diverso da quello per il quale fu pagata la tassa, è soggetto al pagamento della differenza se il nuovo uso importa una tassa maggiore.
Nel caso inverso resta ferma la tassa già corrisposta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-7