Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo II
Art. 12
Apposizione del disco-contrassegno
In vigore dal 25 feb 1953
Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, (1° comma).
Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, .
A cura degli interessati e sotto la loro responsabilità, i dischicontrassegno di cui al precedente devono essere fissati in modo ben visibile e dentro apposita custodia, come appresso:
a) sulla parte anteriore, esclusi i fari, per gli autoveicoli e i motocicli di ogni specie;
b) sulla ruota del timone, per gli autoscafi.
Per gli autoveicoli con rimorchio i rispettivi dischi devono essere applicati sulla parte anteriore della motrice, esclusi i fari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-12