Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo III
Art. 17
Esenzioni permanenti
In vigore dal 10 dic 2000
Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, (3° comma) e 14.
Legge 9 agosto 1948, n. 1077, .
Legge 17 gennaio 1949, n. 6, .
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, (1° comma).
Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione:
a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;
c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei Trasporti o dal Ministero della Marina Mercantile;
d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;
e) gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio;
f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza;
f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31)
della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
g) a condizione di reciprocità di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia;
h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli e
le motocarrozzette, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati e invalidi per qualsiasi causa;
i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1034.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-17