Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo II
Art. 14
Disco-contrassegno per velocipedi a motore
In vigore dal 25 feb 1953
Regio decreto 4 dicembre 1930, numero 1683, .
Legge 17 gennaio 1949, n. 6, , (2° e 3° comma).
Il disco-contrassegno dei velocipedi con motore ausiliario deve portare la firma di chi lo rilascia, il numero di individuazione del motore, l'anno di validità, l'importo della tassa pagata, i numeri che contraddistinguono la bolletta e il bollettario, e costituisce l'unica prova dell'avvenuto pagamento del tributo.
Il Ministro per le Finanze può istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-14