Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilisticheCapo I

Art. 3

Determinazione della potenza ai fini fiscali

In vigore dal 8 dic 1976
Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, . La potenza dei motori degli autoveicoli e degli autoscafi, agli effetti della liquidazione della tassa, viene determinata, tralasciando la frazione di cavallo vapore eventualmente risultante, adottando le seguenti formule: 1) Per i motori a ciclo Otto e per i motori a ciclo Diesel a quattro tempi CV = 0,08782 n V°0,6541 dove: n = numero dei cilindri; V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espresso in cm3. Nei motori a ciclo Otto la formula si intenderà che sia applicabile anche quando venga impiegato - invece della benzina - il petrolio, l'alcool ed altri combustibili. 2) Per i motori a ciclo Otto e per i motori a cielo Diesel a due tempi, i risultati della formula precedente dovranno essere moltiplicati per il coefficiente 1,4. 3) Per i motori a vapore a doppio effetto: a) se a semplice espansione: CV = 2 n P D² C N in cui: n = numero dei cilindri; P = pressione massima effettiva di lavoro della caldaia in kg. per cm². Per le caldaie Serpollet si assumerà P=50; D = diametro dello stantuffo in metri; C = corsa dello stantuffo in metri; N = numero dei giri dei motore per minuto primo alla velocità di regime. Come semplice indicazione può ritenersi che vari da 250 a 300. Per i motori a semplice effetto, la potenza è metà di quella risultante dalla formula; b) se a duplice espansione: CV = 2n1 (P - p) D² C N + 2n2, p d3 C N in cui: n1= numero dei cilindri ad alta pressione; p = pressione del vapore all'uscita del cilindro ad alta pressione in kg. per cm²; D = diametro dello stantuffo ad alta pressione in metri; n = numero dei cilindri a bussa pressione; d = diametro dello stantuffo a bassa pressione in metri; P C N - come alla lettera a). Non vanno considerati come motori a duplice espansione quelli in cui i cilindri, per dispositivi speciali, possono agire anche tutti ad alta pressione. In questo caso si applicherà la formula a) per ciascuno dei cilindri e la potenza dei motore sarà la somma delle potenze dei singoli cilindri. 4) Per i motori elettrici con eccitazione in serie: CV = 1,1 / 1000 X V A (per ciascun motore) in cui: V = tensione massima iniziale di scarica in volt che permette di ottenere il combinatore (controller) mediante raggruppamento degli accumulatori; A = intensità di corrente, in ampere, che circola nel motore quando il combinatore inserisce la resistenza minore e quando il motore gira alla velocità di regime. Come controllo, nel caso si tratti di un veicolo con accumulatori a piombo, di tipo comune, si potrà usare la formula: CV = 3,5 / 1000 X n S in cui: numero totale delle piastre della batteria, qualunque sia l'aggruppamento di esse; S = area in dm² della faccia di una piastra. 5) Per i motori aventi ciclo diverso dal ciclo Otto e dal ciclo Diesel, per i motori di navigazione ad olio pesante a due o a quattro tempi, per i motori a vapore di costruzione o tipo eccezionali si provvederà mediante accertamento diretto alla determinazione della potenza agli effetti della liquidazione della tassa, in difetto di certificati di prove regolarmente eseguite, a cura del Ministero dei Trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile (e dei trasporti in concessione) e a spese degli interessati. Per potenza sarà ritenuta quella di massimo rendimento termico-meccanico del motore.

Note all'articolo

  • Il D.L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786, ha disposto (con l'art. 9-ter comma 1) che "Per gli autoveicoli e gli autoscafi omologati o approvati a partire dal 1 luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, di cui al punto 1) dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' sostituita dalla seguente: CV = 0,14186 X (n X V) elevato alla 0,6541 dove: n = numero dei cilindri; V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espressa in cm3". Ha inoltre disposto (con l'art. 9-ter, comma 2) che "Immutata rimane la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a due tempi, risultante dal combinato disposto dei punti 1) e 2) dell'articolo 3 del testo unico richiamato al comma precedente".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-3

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