Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo I
Art. 3
Determinazione della potenza ai fini fiscali
In vigore dal 8 dic 1976
Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, .
La potenza dei motori degli autoveicoli e degli autoscafi, agli effetti della liquidazione della tassa, viene determinata, tralasciando la frazione di cavallo vapore eventualmente risultante, adottando le seguenti formule:
1) Per i motori a ciclo Otto e per i motori a ciclo Diesel a
quattro tempi
CV = 0,08782 n V°0,6541
dove:
n = numero dei cilindri;
V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espresso in cm3.
Nei motori a ciclo Otto la formula si intenderà che sia applicabile anche quando venga impiegato - invece della benzina - il petrolio, l'alcool ed altri combustibili.
2) Per i motori a ciclo Otto e per i motori a cielo Diesel a due tempi, i risultati della formula precedente dovranno essere moltiplicati per il coefficiente 1,4.
3) Per i motori a vapore a doppio effetto:
a) se a semplice espansione:
CV = 2 n P D² C N
in cui:
n = numero dei cilindri;
P = pressione massima effettiva di lavoro della caldaia in kg. per cm². Per le caldaie Serpollet si assumerà P=50;
D = diametro dello stantuffo in metri;
C = corsa dello stantuffo in metri;
N = numero dei giri dei motore per minuto primo alla velocità di regime. Come semplice indicazione può ritenersi che vari da 250 a 300.
Per i motori a semplice effetto, la potenza è metà di quella risultante dalla formula;
b) se a duplice espansione:
CV = 2n1 (P - p) D² C N + 2n2, p d3 C N
in cui:
n1= numero dei cilindri ad alta pressione;
p = pressione del vapore all'uscita del cilindro ad alta pressione in kg. per cm²;
D = diametro dello stantuffo ad alta pressione in metri;
n = numero dei cilindri a bussa pressione;
d = diametro dello stantuffo a bassa pressione in metri;
P C N - come alla lettera a).
Non vanno considerati come motori a duplice espansione quelli in cui i cilindri, per dispositivi speciali, possono agire anche tutti ad alta pressione. In questo caso si applicherà la formula a) per ciascuno dei cilindri e la potenza dei motore sarà la somma delle potenze dei singoli cilindri.
4) Per i motori elettrici con eccitazione in serie:
CV = 1,1 / 1000 X V A (per ciascun motore)
in cui:
V = tensione massima iniziale di scarica in volt che permette di ottenere il combinatore (controller) mediante raggruppamento degli accumulatori;
A = intensità di corrente, in ampere, che circola nel motore quando il combinatore inserisce la resistenza minore e quando il motore gira alla velocità di regime.
Come controllo, nel caso si tratti di un veicolo con accumulatori a piombo, di tipo comune, si potrà usare la formula:
CV = 3,5 / 1000 X n S
in cui:
numero totale delle piastre della batteria, qualunque sia l'aggruppamento di esse;
S = area in dm² della faccia di una piastra.
5) Per i motori aventi ciclo diverso dal ciclo Otto e dal ciclo Diesel, per i motori di navigazione ad olio pesante a due o a quattro tempi, per i motori a vapore di costruzione o tipo eccezionali si provvederà mediante accertamento diretto alla determinazione della potenza agli effetti della liquidazione della tassa, in difetto di certificati di prove regolarmente eseguite, a cura del Ministero dei Trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile (e dei trasporti in concessione) e a spese degli interessati.
Per potenza sarà ritenuta quella di massimo rendimento termico-meccanico del motore.
Note all'articolo
- Il D.L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786, ha disposto (con l'art. 9-ter comma 1) che "Per gli autoveicoli e gli autoscafi omologati o approvati a partire dal 1 luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, di cui al punto 1) dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' sostituita dalla seguente: CV = 0,14186 X (n X V) elevato alla 0,6541 dove: n = numero dei cilindri; V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espressa in cm3". Ha inoltre disposto (con l'art. 9-ter, comma 2) che "Immutata rimane la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a due tempi, risultante dal combinato disposto dei punti 1) e 2) dell'articolo 3 del testo unico richiamato al comma precedente".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-3