Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo II
Art. 15
Disco-contrassegno per gli autoveicoli esenti da tassa
In vigore dal 25 feb 1953
Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, (3° comma).
Regio decreto 1 marzo 1934, n. 338, (2° e 3° comma) e 6.
Gli autoveicoli esenti dal pagamento della tassa di circolazione devono essere muniti dello speciale disco-contrassegno di cui all'allegato n. 3 del presente Testo Unico.
Sono esclusi da tale obbligo i veicoli in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento previste dall'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile.
Per ottenere il disco di esenzione, deve essere presentata domanda all'Intendenza di Finanza della provincia nella quale è immatricolato l'autoveicolo, con l'indicazione del nome del proprietario o possessore, degli estremi di individuazione dell'autoveicolo, e con la specificazione del titolo in base al quale è chiesta l'esenzione. Insieme con la domanda devono essere esibiti la licenza di circolazione ed i documenti giustificativi dell'esenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-15