Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo I
Art. 10
Versamento e ripartizione del provento del tributo
In vigore dal 14 gen 1970
Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, .
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, .
Il provento delle tasse di circolazione è versato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.
Con decreto del Ministro per il Tesoro viene quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze un fondo pari ad un terzo dell'importo dei versamenti stessi.
Con decreto del Ministro per le Finanze tale fondo è ripartito a favore delle Province, per metà in proporzione della superficie e per metà in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna Provincia.
I Comuni non possono imporre alcuna tassa sui veicoli contemplati dal presente Testo Unico.
Note all'articolo
- La L. 22 dicembre 1969, n. 964 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1971, l'assegnazione a favore delle province sul fondo di cui al secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' elevato da un terzo a due quinti dell'ammontare dei versamenti annui delle tasse di circolazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-10