Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo I
Art. 2
Determinazione della tassa
In vigore dal 1 gen 2007
Regio-decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, (1° comma).
Regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, (1° comma).
Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, (1° comma).
Legge 17 gennaio 1949, n. 6, (1° comma).
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, .
Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate:
a) alla cilindrata determinata in cm3 per i velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini leggeri;
b) alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalità di cui all'articolo seguente, per tutti gli altri autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi;
c) al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone;
d) alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come Ni, presentino codice di carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei Motori;
d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo
di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;
d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le
automotrici.
e) alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata.
La tassa è stabilita in misura fissa annua per i velocipedi con motore ausiliario, per i rimorchi trainati dagli autoveicoli adibiti ad uso speciale e per la circolazione di prova degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi con motore ausiliario e degli autoscafi.
Gli elementi di cui alle lettere precedenti e la destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-2