Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo I
Art. 6
Modalità di pagamento della tassa per i motoveicoli
In vigore dal 9 giu 1955
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, .
La tassa per i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli leggeri, le motocarrozzette leggere e i motofurgoncini leggeri deve essere corrisposta in unica soluzione, con detrazione all'atto del pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri già decorsi dall'inizio dell'anno solare. Il pagamento del tributo per l'intero anno solare dà diritto alla riduzione di 1/20 del suo ammontare.
Note all'articolo
- La L. 21 maggio 1955, n. 463 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "A parziale modifica dell'art. 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' consentito il pagamento rateale della tassa di circolazione per i motoveicoli di cui all'articolo precedente, secondo le forme, i termini e le modalita' di cui al successivo art. 18".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-6