Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo IV
Art. 28
Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali
In vigore dal 25 feb 1953
Legge 9 febbraio 1952, n. 49, .
Le aziende agricole ed industriali possono essere autorizzate al trasporto di persone o di cose, purchè non contemporaneo, a mezzo di autocarri di loro proprietà, quando si tratti di provvedere al trasferimento del personale da esse dipendente dalla residenza o da un centro di raccolta al posto di lavoro o viceversa.
L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa dal Prefetto su istanza delle aziende interessate corredata:
a) di un certificato della Camera di agricoltura, industria e commercio dal quale risulti la necessità per l'azienda di usufruire dell'autorizzazione;
b) della certificazione rilasciata dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione relativa all'idoneità dell'autocarro all'uso particolare cui s'intende destinarlo, con indicazione del numero massimo delle persone che possono essere trasportate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-28