Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo IV
Art. 27
Trasporti eccezionali di persone su autocarri
In vigore dal 25 feb 1953
Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, .
Legge 17 gennaio 1949, n. 6, .
Per scopi di istruzione, igiene, beneficenza e per altri motivi di pubblico interesse, per congressi, riunioni ed altre manifestazioni, per gite di società atletiche e sportive - specie ove difettino gli ordinari mezzi di locomozione - l'autorità politica, ove non ostino motivi di ordine pubblico, può autorizzare con speciale permesso di durata non superiore a cinque giorni il trasporto di persone su autocarri.
Il rilascio del permesso è subordinato al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa e al nulla osta dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale deve accertare anche l'efficienza dell'autocarro a trasportare senza pericolo persone sull'itinerario indicato dal richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-27