Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilisticheCapo IV

Art. 27

Trasporti eccezionali di persone su autocarri

In vigore dal 25 feb 1953
Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, . Legge 17 gennaio 1949, n. 6, . Per scopi di istruzione, igiene, beneficenza e per altri motivi di pubblico interesse, per congressi, riunioni ed altre manifestazioni, per gite di società atletiche e sportive - specie ove difettino gli ordinari mezzi di locomozione - l'autorità politica, ove non ostino motivi di ordine pubblico, può autorizzare con speciale permesso di durata non superiore a cinque giorni il trasporto di persone su autocarri. Il rilascio del permesso è subordinato al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa e al nulla osta dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale deve accertare anche l'efficienza dell'autocarro a trasportare senza pericolo persone sull'itinerario indicato dal richiedente.
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