Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche›Capo IV
Art. 22
Autoveicoli destinati a speciali trasporti
In vigore dal 25 feb 1953
Decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, .
Gli autoveicoli adibiti al trasporto del latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio e i carribotte per la vuotatura dei pozzi neri sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39#art-tud-22